Art. 13.
(Status giuridico dei docenti e accesso alla docenza).

      1. L'idoneità alla docenza, di prima e di seconda fascia, è conseguita per singoli raggruppamenti scientifici, a livello nazionale, sulla base della valutazione dei titoli scientifici dei candidati e delle attitudini alla didattica. Qualora si tratti di soggetti di altissima qualificazione e di chiara fama scientifica o professionale, può essere conferita anche senza prove.

 

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      2. Le commissioni nazionali preposte alla valutazione dell'idoneità sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico, da non più di sette commissari, scelti tra docenti di ruolo di prima fascia nelle università italiane.
      3. I componenti di ciascuna commissione sono incaricati per quattro anni non rinnovabili e sono nominati mediante estrazione a sorte fra coloro che risultino designati, in misura pari a tre volte il numero dei commissari da nominare, dal corpo dei docenti di ruolo, attraverso un sistema di voto nazionale su base uninominale.
      4. Le commissioni approvano, almeno una volta l'anno e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di candidati idonei alla docenza, determinando anche il relativo punteggio di idoneità.
      5. Le prove di idoneità non possono essere sostenute per più di tre volte per ciascuna fascia, con un intervallo almeno biennale.
      6. L'idoneità alla docenza rimane valida per cinque anni. Qualora il soggetto dichiarato idoneo non abbia ricevuto alcun incarico di docenza nei cinque anni, l'idoneità può essere rinnovata sulla base della sola valutazione della produzione scientifica nel frattempo prodotta.
      7. Le università conferiscono, sulla base delle previsioni dei rispettivi statuti, gli incarichi di ruolo di docenza, di prima e di seconda fascia, a docenti compresi nella lista di idonei del corrispondente raggruppamento scientifico.